LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Agenzia Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e' domiciliata, ricorrente; Contro Megas Net S.p.a. con sede in Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall'Avv. Franco Cicchiello, elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma, Via Alessandria n.119, controricorrente; Avverso la sentenza n. 277/06/09 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona - Sezione n. 06, in data 21/04/2009, depositata il 21 ottobre 2009. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2012 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi; Sentiti l'Avv. Urbani Neri Fabrizio dell'Avvocatura Generale dello Stato, per la ricorrente Agenzia, nonche' l'Avv. Cicchiello per la societa' controricorrente; Presente il P.M. dott. Vincenzo Gambardella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La societa' impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto, opposto dall'Amministrazione Finanziaria, sulla domanda tesa al rimborso delle maggiori imposte pagate in ottemperanza al particolare regime di ammortamento, di cui all'art. 11-quater del D.L. n. 203/2005, per i beni strumentali per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e trasporto di gas naturale. L'adita CTP di Pesaro, respingeva il ricorso, mentre la CTR, giusta decisione in epigrafe, accoglieva l'impugnazione e dichiarava dovuto il chiesto rimborso. Con atto notificato il 26-30 gennaio 2010, l'Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di due mezzi. L'intimata societa', con controricorso notificato il 05.03.2010, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione; ha pure depositato note d'udienza, con cui ha proposto, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, la questione di incostituzionalita' dell'art. 11-quater della legge n. 248/2005, chiedendo che lo stesso venga dichiarato incostituzionale, per non essere stato rispettato il corretto iter di produzione delle norme. Motivi della decisione La CTR ha accolto l'appello della societa' e dichiarato fondato il diritto al rimborso dalla stessa fatto valere, opinando che, essendo la Megas Net Spa estranea al processo di distribuzione del gas naturale di cui all'art. 2 comma 1° lett. n) alla stessa non fosse applicabile la disciplina degli ammortamenti riferibile solo ai soggetti che provvedono alla distribuzione e che, pertanto, alla medesima dovessero essere rimborsati gli importi, che erano stati versati in via, del tutto, prudenziale. Con il primo motivo, l'impugnata sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del D.L. n. 211/2005, 11-quater del D.L. n. 203/2005 convertito in legge n. 248/2005 e 102-bis del TUIR. Si deduce l'erroneita' della lettura che di dette norme la offerto la CTR, nella considerazione che quel che rileva ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni non e' l'espletamento esclusivo od il coinvolgimento della societa' nella distribuzione del gas, quanto, piuttosto, la duplice circostanza, pacifica in causa, che i beni del cui ammortamento trattasi, risultino utilizzati per l'esercizio del trasporto e della distribuzione del gas cosi' come definite nel d.lgs. n. 164/2000, e che gli stessi siano di proprieta' della odierna intimata. Con il secondo mezzo, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del D.L. n. 211/2005, 11-quater del D.L. n. 203/2005 convertito in legge n. 248/2005, 102-bis del TUIR nonche' 21 del d.Lgs n. 164/2000. Si sostiene che l'interpretazione delle indicate norme, offerta dalla CTR, e' erronea e palesemente illogica, posto che, ad essere conseguenti, ne deriverebbe l'assoluta impossibilita' di applicare il disposto dell'art. 11 citato, avuto riguardo al fatto che, ex art. 21, il trasporto dovrebbe essere esercitato da soggetto diverso dal proprietario dei beni strumentali e, d'altronde, che solo il proprietario risulta ammesso a dedurre dal proprio imponibile, l'ammortamento dei beni. Il Collegio, ritiene, anzitutto, di dover esaminare la preliminare questione, posta dalla controricorrente, relativa alla prospettata illegittimita' costituzionale dell'art. 11 citato. Rileva, al riguardo che, secondo l'assunto della societa' contribuente, la fattispecie giustificherebbe l'intervento demolitorio del Giudice delle leggi, nel solco di recentissimo intervento (Sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012), confermativo del principio costituzionale secondo il quale le leggi di conversione di un decreto legge non possono contenere anche norme contenute in altri decreti legge. Ivi, in vero, e' stato esplicitato che «l'esclusione della possibilita' di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalita' del testo originario non risponde soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposto dallo stesso art. 77 secondo comma della Costituzione, che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario». E' stato, pure, evidenziato che l'esclusione non puo' considerarsi assolutamente preclusiva, nel senso che «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa puo' certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, < a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione > \», logicamente deducendo che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo comma Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza per le norme eterogenee aggiunte che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (Sentenza n. 355/2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalita' di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto legge». Venendo al caso in questione, il Collegio rileva che la disposizione denunciata nel presente giudizio era stata, originariamente, introdotta dall'art. 2 del D.L. 17.10.2005 n. 211; successivamente, in data 02.12.2005 veniva approvata la legge n. 248/2005, con la quale veniva convertito in legge altro decreto-legge, precisamente quello n. 203 del 2005; in quest'ultimo decreto, veniva integralmente riprodotto il testo, e rubricato come art. 11-quater, del precitato art. 2 del D.L. n. 211, senza, peraltro, fare riferimento alcuno al fatto che quest'ultima disposizione faceva parte di altro decreto legge, non convertito, e senza considerare la specificita' del titolo della legge di conversione, facente esclusivo riferimento al D.L. n. 203/2005. Cio' posto e tenuto conto che gli obblighi fiscali della societa' derivano proprio dal disposto di norma che si ritiene introdotta nell'ordinamento in violazione di norme e principi costituzionali, si conclude per la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11-quater comma 4° del D.L. 30.09.2005 n. 203, convertito in legge 02.12.2005 n. 248, in relazione all'art. 77 della Costituzione.